Manutenzione Ordinaria a Milano

by Omar4ik

Lavori di manutenzione ordinaria

Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria (ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Edilizio es. rifacimento delle pavimentazioni delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura vani porta all'interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia ne alcuna comunicazione agli uffici comunali.

La fattibilità delle opere va verificata con le eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti condominiali. Questo aspetto è molto importante, tuttavia è sulla tipologia dell'intervento esente dalla presentazione di una pratica edilizia su cui possono nascere i problemi. Infatti come riportato sopra e a titolo di esempio, i serramenti, le serrande dei negozi possono venire sostituiti a patto che non cambino i colori, le forme e le dimensioni. Spesso ci capita in qualità di periti di dover constatare che molti condomini non rispettano tali condizioni e che quindi hanno commesso un abuso edilizio, spesso sono dovuti intervenire i legali e alla fine sono obbligati dal giudice anche al ripristino delle condizioni pre-intervento.


Qualora le opere prevedano l'installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kw o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018).

Art. 63. (Manutenzione ordinaria)

1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere necessarie a riparare e a rinforzare parti delle strutture, delle murature e delle coperture, tra cui quelli finalizzati al mantenimento delle caratteristiche apparenti e all'unificazione delle finiture esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi.

2. A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di alcuna tra quelle ricadenti nella definizione datane, le opere di cui al punto 1. vengono elencate per ambiti omogenei nei successivi punti da 3. a 6..

3. Sono opere edilizie interne:

3.1 le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni;

3.2 riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e rinforzo delle solette di calpestio, anche con putrelle, reti elettrosaldate, e getti di calcestruzzo armato;

3.3 riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, riparazione, sostituzione e posa dei rivestimenti, degli infissi e dei serramenti interni, anche con l'inserimento di doppio vetro;

3.4. apertura e chiusura di vani di porta o la costruzione di arredi fissi all'interno di singole unità immobiliari;

3.5 costruzioni di arredi fissi, piccole opere murarie come creazione di nicchie, muretti, aperture in pareti divisorie, non portanti, della stessa unità immobiliare.

3.6 posa in opera di doppi serramenti nonché di cancelletti di sicurezza posti all'interno;

3.7 installazione e spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati i rapporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigenti, locale per locale.

3.8. le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;

4. Sono opere edilizie esterne:

4.1. le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni, anche con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;

4.2. ricorsa del manto di copertura e dell'orditura secondaria del tetto, riparazione e/o sostituzione di pluviali e gronde anche con materiali diversi, purché non siano modificate la sagoma, le pendenze e le caratteristiche della copertura.

4.3. ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti;

4.4. riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi con l'impiego di materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;

4.5. riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine e delle porte d'ingresso dei negozi, anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori, dimensioni delle porzioni apribili); applicazioni di zanzariere o tende da sole;

4.6. sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e viceversa;

4.7. riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime caratteristiche;

4.8. l'installazione di grate limitatamente al vano finestra;

4.9. la realizzazione di posti auto a raso mediante pavimentazione del terreno con autobloccanti.

5. Sono opere in immobili industriali:

5.1. costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna, senza presenza di persone e manodopera atte a proteggere apparecchiature ed impianti;

5.2 sistemi di canalizzazione di fluidi, fognature ecc. realizzati all'interno dello stabilimento stesso;

5.3. opere eseguite all'interno di locali chiusi;

5.4. installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato armato;

5.5. passerelle in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni;

5.6. basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;

5.7. attrezzature per la movimentazione di merci e materie prime quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;

5.8. canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento;

5.9. le opere interne ed esterne necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;

6. Sono opere relative al verde:

6.1. manutenzione del verde privato esistente compresa la potatura degli alberi, lo spostamento di specie arboree non ad alto fusto, collocazione nel verde o all'interno dei terrazzi di elementi ornamentali quali statue, vasche, fioriere, pergolati e per la creazione di appositi sostegni o contenitori di terra, per fiori e piante, posti su logge, finestre, balconi e sporgenze in genere.

Effettuare interventi in ambito soggetto a vincolo monumentale o paesaggistico

In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l'Ente di tutela del vincolo, distinguendo in relazione all'Ente di tutela del vincolo.

In caso di vincolo paesaggistico ambientale (ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1497/39 e L. 431/85) non c'è alcun bisogno di rivolgersi agli uffici competenti.

In caso di vincolo monumentale (ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1089/39) bisogna rivolgersi agli uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.

Interventi non compresi in questa categoria

Se il vostro intervento non è compreso nelle limitazioni della manutenzione ordinaria allora viene classificato come manutenzione straordinaria dove è necessario presentare una pratica edilizia a firma di un tecnico abilitato.