Mini IMU Milano 2013

by Omar4ik

Indice

by Architetto Pelà

Mini IMU 2013

Unità immobiliari categoria da A/2 a A/7 e relative pertinenze

Il Comune di Milano, con riferimento all'abitazione principale, ha deliberato per l'anno 2013 l'aliquota dello 0,6% rispetto all'aliquota di base stabilita nella misura dello 0,4%. Sussiste quindi il presupposto per il versamento della mini IMU. La scadenza della stessa è stata il 24 gennaio 2014.

A tutti gli altri immobili si sono applicate le regole 2012.

Novità: 27 Giugno 2012

Aliquota prima casa 2012 - Deliberata

Il 27 giugno il Consiglio Comunale di Milano ha approvato le aliquote IMU 2012. Per la prima casa le aliquote cambieranno in relazione alla categoria catastale di appartenenza. Vediamo lo schema:

  • A1 = 0,6%
  • A2 = 0,4%
  • A3 = 0,4%
  • A4 = 0,36%
  • A5 = 0,36%
  • A6 = 0,4%
  • A7 = 0,4%
  • A8 = 0,6%
  • A9 = 0,6%

Pertinenze prima casa 2012: cantine, solai, box, tettoie

Le pertinenze seguono l'aliquota dell'immobile a cui sono legate. Quindi riepilogando:

  • A1, A8, A9 e loro cantine, box ecc. avranno un'aliquota dello 0,6%;
  • A2, A3, A6, A7 e loro cantine, box ecc. avranno un'aliquota dello 0,4%;
  • A4, A5 e loro cantine, box ecc. avranno un'aliquota dello 0,36%.

Questa agevolazione vale solo per una pertinenza per tipo. Quindi se si possiedono ad esempio 2 box solo uno potrà beneficiare dell'aliquota ridotta, mentre al secondo dovrà essere applicata l'aliquota base del 1,06%.

Aliquota altri immobili 2012 - Deliberata

Per quanto riguarda la seconda casa verrà applicata l'aliquota massima e quindi salirà al 1,06%. Questo vale per tutti gli immobili, per le seconde pertinenze delle abitazioni principali e per la prima pertinenza delle abitazioni NON principali (seconde case) indipendentemente dalla tipologia dell'abitazione o dal contratto di affitto in essere. Di seguito sono riportate tutte le aliquote divise per categoria catastale e le varie agevolazioni previste:

  • Per le case (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9) locate con contratto registrato è prevista una aliquota agevolata di 0,96%.
  • Per gli immobili locati a titolo di abitazione principale secondo accordo locale Città di Milano e canoni sociale e moderato aliquota a 0,65%.
  • Per gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e per gli immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica adibiti a abitazione principale e regolarmente assegnati, aliquota allo 0,4%.
  • Per gli immobili strumentali posseduti o locati a società start up (registrati dal 30 giugno 2010) l'aliquota IMU è fissata a 0,76%.
  • Per gli immobili strumentali utilizzati a fini commerciali e classificati come C1 che passano allo 0,87% così anche per la categoria C3 (laboratori per arti e mestieri) posseduti o utilizzati da artigiani.
  • Per gli immobili classificati nella categoria B (collegi, case di cura, ospedali, biblioteche, circoli ecc..) l'aliquota è fissata a 0,88%.
  • Per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota è dello 0,2% (la minima prevista dalla normativa) considerata la particolare natura di tali immobili.

Tutto quanto è stato appena esposto vale solo per il Comune di Milano. Ogni comune italiano applicherà le proprie aliquote. Queste aliquote dovranno essere utilizzate a Dicembre 2012 per il calcolo del saldo finale, solo per il saldo e non per gli anticipi di Giugno e Settembre.

Introduzione

Con questo articolo vogliamo dare alcune indicazioni sull'IMU che crediamo possano servire in sede di calcolo. Per brevità riporteremo solo alcune indicazioni tralasciando gli aspetti generali noti:

  • PERCENTUALE DI POSSESSO: L'imposta si paga in percentuale alla propria quota di proprietà, ma anche la detrazione dovrà seguire la stessa percentuale. Esempio: se si possiede ¼ di un immobile ed è la propria abitazione principale si potrà detrarre ¼ di 200 euro e quindi solo 50.
  • PERIODO DI POSSESSO: Se avete venduto o acquistato l'immobile nell'anno di applicazione dell'imposta valgono solo i mesi di godimento del bene. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero.
  • ALIQUOTE: Per il calcolo del versamento dell'acconto (giugno e settembre) dovranno essere utilizzate esclusivamente le aliquote base stabilite dal Governo, anche se il vostro comune ha già comunicato le aliquote definitive.
  • PERTINENZE: Le pertinenze tassate come l'abitazione principale possono essere al massimo una per ogni categoria catastale C/2 (cantine/magazzini), C/6 (box/autorimesse) e C/7 (tettoie). Il testo del decreto recita: "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."
  • DETRAZIONE FIGLI: Per gli anni 2012 e 2013 si potranno detrarre 50 Euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo massimo di 400 Euro.
  • SANZIONI: Se ritarderete il pagamento entro i 14 giorni la sanzione sarà dello 0,2%; entro 30 giorni del 3%. Dopo i 30 giorni scatta il 3,75% sull'importo che non si è pagato ma se viene avviata un'attività di accertamento si è sanzionabili del 30%.
  • PRESENTAZIONE: Se per effetto delle detrazione sulla prima casa l'importo da versare è uguale a zero, allora non dovete presentare l'F24. Se fosse negativo non potete utilizzare la detrazione prima casa su altri immobili.

Nei casi di nascita o di morte valgono le date dell'evento non le date delle successioni. Se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso dell'anno, il pagamento dell'IMU va fatto, a cura degli eredi, nel modo seguente:

  1. per il periodo precedente alla data del decesso applicando le aliquote dovute dal deceduto;
  2. per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dal titolare del diritto di abitazione se esistente, altrimenti dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso.

Si ricorda infine che per l'IMU in acconto 2012 si dovranno usare le aliquote e le detrazioni base ma si dovrà tenere conto della situazione immobiliare dell'anno 2012. Ciò rende il calcolo un po' più complicato per chi ha comprato o venduto casa nel 2012: ad esempio se si è acquistato l'immobile il 18 maggio 2012 occorrerà versare entro giugno metà dell'imposta annua calcolata con le aliquote e detrazioni base.

Per poter calcolare l'IMU avete bisogno di sapere qual'è la rendita catastale del vostro immobile, se avete tempo da perdere potete andare agli uffici del catasto di via Manin o a quelli di via Catone portandovi dietro il vostro codice fiscale, se preferite risparmiare tempo potete contattare il nostro studio che può effettuare la visura per voi in tutto il territorio nazionale ed anche per i vostri familiari.

Calcolatore IMU

In questi giorni abbiamo esaminato diversi calcolatori online. Molti sono fatti male e riportano errori nel metodo di calcolo o sono parziali. Vi suggeriamo questo sito fatto molto bene con la possibilità di stampare gli F24 da portare direttamente in banca e fate attenzione a non commettere errori: Calcolatore IMU

Alcuni esempi di rendite catastali a Milano

In genere a Milano le rendite di un appartamento sono sotto i mille euro ma ve ne elenchiamo alcune come esempio:

  • A. Rendita 2.657,17 euro per un appartamento di 250 mq in Piazza Castello
  • B. Rendita 581,01 euro per un tre locali + cucina + bagno + cantina in zona Maciachini
  • C. Rendita 400,25 euro per un bilocale in zona Bovisa ristrutturato di recente
  • D. Rendita 340,86 euro per un bilocale in zona Turro mai ristrutturato

Queste rendite sono solo indicative, la descrizione dell'esempio è reale, serve a fornire un metro di valutazione, ma poi dovrete calcolare l'IMU sulla vostra rendita catastale. Il sistema di attribuzione delle rendite è complesso, non oggetto di questo testo, proposto dal vostro Architetto con la supervisione dell'Agenzia del Territorio a cui spetta l'ultima parola.

Calcolo IMU Milano aliquote

Presa la rendita catastale bisogna rivalutarla del 5% e poi usare il moltiplicatore di 160 (questo vale per le abitazioni, i box, le cantine, quindi categoria A, C2 e C6), otterete così la base imponibile (per semplicità preso 100 aggiunto 5% e moltiplicato per 160 è uguale a moltiplicare direttamente per 168..)

NOTA: Le cantine di pertinenza dell'appartamento in genere compaiono nella planimetria catastale dell'appartamento stesso. Questo significa che sono comprese nella rendita della casa.

IMU prima casa

  • A. Base imponibile 446.404,56
  • B. Base imponibile 97.609,68
  • C. Base imponibile 67.242,00
  • D. Base imponibile 57.264,48

Come potete notare il grande immobile di Piazza Castello ha una base imponibile di quasi 10 volte più alto del piccolo bilocale di periferia. Alla base imponibile applichiamo l'aliquota prima casa allo 0,4% che il sindaco Pisapia potrà ridurre allo 0,2 o innalzare fino allo 0,6. Rivediamo i soliti immobili e applichiamo la detrazione di 200 euro.

  • A. (aliquota 0,4) IMU 1.785,62 - 200 = 1.585,62
    • 2 rate: 18 giugno 792,81 - 17 dicembre 792,81
    • 3 rate: 18 giugno 528,54 - 17 settembre 528,54 - 17 dicembre 528,54
  • B. (aliquota 0,4) IMU 390,44 - 200 = 190,44
  • C. (aliquota 0,4) IMU 268,97 - 200 = 68,97
  • D. (aliquota 0,4) IMU 229,06 - 200 = 29,06
    • 2 rate: 18 giugno 14,53 - 17 dicembre 14,53
    • 3 rate: 18 giugno 9,69 - 17 settembre 9,69 - 17 dicembre 9,68

Il 16 giugno bisognerà tramite F24 pagare 1/2 o a scelta 1/3 di questo importo, se si è scelto di pagare 1/3 un altro 1/3 dovrà essere pagato tramite F24 il 17 settembre. Suggerisco di optare per la formula 1/3 + 1/3 perchè così il 17 dicembre anche in caso di aumento dell'aliquota avrete già anticipato una somma maggiore. Come detto il 17 dicembre ci sarà il conguaglio che potrebbe essere spiacevole se il Sindaco, che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato, dovesse decidere di portare l'aliquota allo 0,6% vediamo cosa accadrebbe..

  • A. (aliquota 0,6) IMU 2.678,43 - 200 = 2.478,43
    • 2 rate: 18 giugno 792,81 - 17 dicembre 1.685,62
    • 3 rate: 18 giugno 528,54 - 17 settembre 528,54 - 17 dicembre 1.421,35
  • B. (aliquota 0,6) IMU 585,66 - 200 = 385,66
  • C. (aliquota 0,6) IMU 403,45 - 200 = 203,45
  • D. (aliquota 0,6) IMU 343,59 - 200 = 143,59
    • 2 rate: 18 giugno 14,53 - 17 dicembre 129,06
    • 3 rate: 18 giugno 9,69 - 17 settembre 9,69 - 17 dicembre 124,21

IMU seconda casa

Riprendiamo i nostri quattro immobili precedenti e vediamo come calcolare l'IMU questa volta per la seconda casa. Partiamo ancora dalla base imponibile che vi ricordiamo è uguale alla rendita catastale moltiplicata per 168 (rivalutazione del 5% e poi moltiplicazione per il coefficiente 160).

  • A. Base imponibile 446.404,56
  • B. Base imponibile 97.609,68
  • C. Base imponibile 67.242,00
  • D. Base imponibile 57.264,48

Alla base imponibile applichiamo l'aliquota seconda casa che è uguale allo 0,76% che il sindaco Pisapia potrà ridurre allo 0,46 o innalzare fino allo 1,06. In questo caso come potete notare è facoltà dei sindaci ridurre o innalzare l'aliquota di 0,3 punti percentuali. Rivediamo i soliti immobili e ricordiamoci che qui non si applicano riduzioni, qui si paga in sole 2 rate: 18 giugno e 17 dicembre.

  • A. (aliquota 0,76) IMU 3.392,67 --> 18 giugno (1° rata) = 1.696,34 e 17 dicembre (2° rata) = 1.696,34.
  • B. (aliquota 0,76) IMU 741,83 --> 18 giugno (1° rata) = 370,92 e 17 dicembre (2° rata) = 370,92.
  • C. (aliquota 0,76) IMU 511,04 --> 18 giugno (1° rata) = 255,52 e 17 dicembre (2° rata) = 255,52.
  • D. (aliquota 0,76) IMU 435,21 --> 18 giugno (1° rata) = 217,61 e 17 dicembre (2° rata) = 217,61.

Quindi il 18 giugno bisognerà tramite F24 pagare 1/2 del dovuto. Come detto il 17 dicembre ci sarà il conguaglio che potrebbe aumentare sensibilmente se il Sindaco dovesse decidere di portare l'aliquota allo 1,06%. Vediamo come nel caso precedente l'ipotesi più negativa. Per adesso molte testate giornalistiche considerano l'aumento all'1,06 o al 0,96 come molto probabile, tuttavia niente è ancora sicuro fino all'approvazione del bilancio del comune che avverrà in autunno.

  • A. (aliquota 1,06) IMU 4.731,89 --> 18 giugno (1° rata) = 1.696,34 e 17 dicembre (2° rata) = 3.035,55.
  • B. (aliquota 1,06) IMU 1.034,66 --> 18 giugno (1° rata) = 370,92 e 17 dicembre (2° rata) = 663,74.
  • C. (aliquota 1,06) IMU 712,77 --> 18 giugno (1° rata) = 255,52 e 17 dicembre (2° rata) = 457,25.
  • D. (aliquota 1,06) IMU 607,00 --> 18 giugno (1° rata) = 217,61 e 17 dicembre (2° rata) = 389,39.

Coefficiente Moltiplicatore IMU

Per calcolare l'IMU, oltre ai dati catastali dell'immobile, c'è bisogno di conoscere quale è il coefficiente di moltiplicazione che varia a seconda della categoria del proprio immobile.

Ai sensi dell'art 13, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 bisogna applicare al totale delle rendite risultanti in catasto (vigenti al 1º gennaio dell'anno di imposizione), rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Tabella calcolo IMU per categorie catastali

Categoria
Descrizione
Valore ai fini Imu

Gruppo A

A/1 (R/1)
Abitazioni di tipo signorile
Rendita per 160
A/2 (R/1)
Abitazioni di tipo civile
Rendita per 160
A/3 (R/1)
Abitazioni di tipo economico
Rendita per 160
A/4 (R/1)
Abitazioni di tipo popolare
Rendita per 160
A/5 (R/1)
Abitazioni di tipo ultrapopolare
Rendita per 160
A/6 (R/3)
Abitazioni di tipo rurale
Rendita per 160
A/7 (R/2)
Abitazioni in villini
Rendita per 160
A/8 (R/2)
Abitazioni in ville
Rendita per 160
A/9 (P/5)
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Rendita per 160
A/10 (T/7)
Uffici e studi privati
Rendita per 80
A/11 (R/3)
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Rendita per 160

Gruppo B

B/1 (P/1)
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
Rendita per 140 *
B/2 (P/2)
Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
Rendita per 140
B/3 (P/3)
Prigioni e riformatori
Rendita per 140
B/4 (P/4)
Uffici pubblici
Rendita per 140
B/5 (P/4)
Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro
Rendita per 140
B/6 (P/5)
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
Rendita per 140
B/7 (V/4)
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
Rendita per 140
B/8 (T/2)
Magazzini sotterranei per depositi di derrate
Rendita per 140

Gruppo C

C/1 (T/1)
Negozi e botteghe
Rendita per 55
C/2 (T/2)
Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma)
Rendita per 160
C/3 (T/2)
Laboratori per arti e mestieri
Rendita per 140
C/4 (T/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
Rendita per 140
C/5 (V/2)
Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
Rendita per 140
C/6 (R/4)
Box o posti auto pertinenziali
Rendita per 160
C/6 (T/5)
Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico
Rendita per 160
C/6 (T/6)
Stalle, scuderie e simili
Rendita per 160
C/7 (T/2)
Tettoie chiuse od aperte
Rendita per 160

Gruppo D

D/1 (Z/1)
Opifici
Rendita per 60
D/2 (Z/4)
Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro)
Rendita per 60
D/3 (Z/5)
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi)
Rendita per 60
D/4 (V/5)
Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
Rendita per 60
D/5 (Z/3)
Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
Rendita per 80
D/6 (V/6)
Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro)
Rendita per 60
D/7 (Z/1)
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
Rendita per 60
D/8 (Z/2)
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
Rendita per 60
D/9 (Z/8)
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
Rendita per 60
D/10 (Z/2)
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
Rendita per 60
D/11 (T/7)
Scuole e laboratori scientifici privati
Rendita per 60
D/12 (Z/8)
Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari
Rendita per 60

Gruppo E

E/1
Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
Esenti
E/2
Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
Esenti
E/3
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto, per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.)
Esenti
E/4
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per mercati, per posteggio bestiame, ecc.)
Esenti
E/5
Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
Esenti
E/6
Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
Esenti
E/7
Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
Esenti
E/8
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
Esenti
E/9
Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E
Esenti

Gruppo F: Entità urbane

F/1
Aree urbane
Esenti
F/2
Unità collabenti (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate)
Esenti
F/3
Unità in corso di costruzione
Esenti
F/4
Unità in corso di definizione
Esenti
F/5
Lastrici solari
Esenti
F/6
Procedimenti innanzi alle commissioni tributarie
Esenti
F/7
Portici
Esenti
F/9
Unità proveniente dal catasto fondiario
Esenti
F/10
Unità dichiarate o ritenute rurali
Esenti
F/11
Unità in attesa di classamento
Esenti

Le rendite annotate negli atti catastali, anche se attribuite in data recente, non comprendono la rivalutazione del 5% disposta, a partire dal 1º gennaio 1997, dall'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n.662


* Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, il coefficiente è stato rivalutato del 40% ai sensi dell'art. 2, comma 45, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Detta risoluzione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3 ottobre 2006.


Fra le parentesi sono evidenziate le possibili corrispondenti categorie future, così come previsto dall'allegato A del D.p.r. nº 138 del 1998.