OSP - Regolamento Occupazione Suolo Pubblico Milano

by Omar4ik

Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo, mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombrasole, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebi, dehors stagionali e altri elementi similari

Prefazione

by Architetto Pelà

Ad uso dei nostri clienti si è deciso di riportare il testo del "Disciplinare" che ha come oggetto l'occupazione del suolo pubblico sul territorio del Comune di Milano. Purtroppo spesso le attività commerciali non rispettano il presente documento e la nostra città è piena di occupazioni abusive. Questo succede nelle periferie ma anche in centro, da attività commerciali come quelle di somministrazione ma anche dalle farmacie. Consigliamo agli interessati di leggere questo testo e la pagina con i documenti necessari che trovate qui. Crediamo che il rispetto delle regole sia prima di tutto un dovere civico, le situazioni abusive sono note anche a noi ma questo non giustifica lo stesso atteggiamento.

Indice

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

  • 1.1 Il presente Regolamento è uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano: fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento alla città.
  • 1.2 Questo strumento regolamentare si propone inoltre di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale, grazie all'individuazione per tipologia dei manufatti concedibili.
  • 1.3 Il tipo di classificazione introdotto tende anche a semplificare e a migliorare la comunicazione tra gli Uffici e la cittadinanza, al fine di una maggior trasparenza amministrativa.
  • 1.4 Il disciplinare infine, in analogia con quanto disposto dall'art. 20 comma 3 del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, consente, ai titolari di attività commerciali ubicate nella medesima area di presentare progetti di arredo coordinati, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi.

Art. 2 Concessioni

  • 2.1 L'occupazione di suolo pubblico può realizzarsi previo rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, Settore Trasporti e Mobilità.
  • 2.2 Qualora l'occupazione ricada all'interno di parchi, giardini pubblici, aiuole e aree sterrate rialzate, o comunque recintate, il rilascio di concessione è di competenza del Settore Parchi e Giardini.
  • 2.3 E' fatto obbligo al titolare della concessione di consentire l'accesso all'area ai funzionari ed agli addetti degli Enti preposti al controllo, ai quali, se richiesto, dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all'utilizzo dell'area.

Art. 3 Temporaneità

  • 3.1 Tutti gli arredi disciplinati nel presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili.
  • 3.2 La transitorietà non può essere a discapito della qualità: i manufatti, anche se rimovibili, non devono avere un aspetto provvisorio e/o trasandato.
  • 3.3 L'occupazione di suolo pubblico può essere limitata a determinati giorni e ore della giornata e non deve essere causa di disturbo a terzi.

Art. 4 Divieti

  • 4.1 La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.
  • 4.2 L'occupazione del suolo non può essere concessa:
    • a) sulle carreggiate stradali; fatte salve le aree pedonali;
    • b) al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
    • c) sulle isole spartitraffico; possono essere concesse deroghe qualora l'attraversamento stradale non comporti alcun intralcio al traffico, ne' pericolosità di sorta;
    • d) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta dei settori/enti interessati e/o dei proprietari;
    • e) nelle aree appositamente attrezzate per la sosta.
  • 4.3 Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione; è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante.

Art. 5 Vincoli

  • 5.1 In presenza di vincoli di tutela monumentale (legge 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni) è necessario ottenere il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
  • 5.2 In presenza di vincoli di tutela ambientale (legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni), in regime di subdelega nei confronti dell'Amministrazione Comunale, è necessario acquisire il preventivo nulla osta dell'Ufficio Autorizzazioni Ambientali.
  • 5.2.1 Tale autorizzazione è necessaria nei seguenti casi:
    • manufatti a delimitazione del suolo pubblico (es.: fioriere e pannelli perimetrali);
    • faretti di dimensioni superiori a quelle sottoindicate: lunghezza cm. 40 - sporgenza (braccio compreso) cm. 50 - altezza cm. 20;
    • lampioncini con diametro superiore a cm. 40 - sporgenza (braccio compreso) cm. 60;
    • lanterne di dimensioni superiori a quelle sottoindicate: lunghezza cm. 30 - sporgenza (braccio compreso) cm. 60 - altezza cm. 50;
    • tende con sovrapposizione a più luci di vetrina;
    • pavimentazione;
    • tende ombrasole;
    • dehors e gazebi.

Art. 6 Densità

  • 6.1 L'Amministrazione si riserva di stabilire, in alcune zone della città, un limite di occupazione del suolo pubblico, definendo delle aree di pertinenza e/o una percentuale di occupazione.

Art. 7 Occupazione

  • 7.1 L'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario.
    Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, e nel caso previsto al punto 7.6 dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, o del Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.
  • 7.2 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali ne' occultare la segnaletica stradale presente.
  • 7.3 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
  • 7.4 In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi ed i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. Possono essere concesse deroghe in particolari situazioni geometriche e strutturali dei marciapiedi e, inoltre, qualora il triangolo citato non sia già predeterminato dalle caratteristiche geometriche del sedime stradale o dell'edificio stesso.
  • 7.5 La larghezza del marciapiede è pari alla distanza fra il cordolo e l'edificio prospiciente, salvo nei seguenti casi:
    • a) qualora siano presenti dissuasori di sosta (anche in forma di vaso) la larghezza del marciapiede dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal bordo dei marciapiedi;
    • b) in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la larghezza del marciapiede dovrà essere misurata dal limite di delimitazione;
    • c) le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla larghezza del marciapiede stesso.
  • 7.6 In corrispondenza di fermate autofilotranviarie l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dal bordo del marciapiede) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore). Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere richieste dalla parte direttamente al Direttore di Esercizio del gestore della linea di trasporto pubblico interessata.
  • 7.7 Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:
    • a) almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, dai punti di chiamata di polizia, ambulanze, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;
    • b) almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto;
    • c) almeno mt. 5,00 dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti;
    • d) almeno mt. 10,00 misurati dal primo gradino delle scale di accesso delle stazioni della M.M. e dei sottopassaggi pedonali, se sulla direttrice del corridoio d'uscita. In ogni caso dovrà essere garantito un agevole spazio laterale valutato in relazione al flusso pedonale e ad eventuali interventi di soccorso;
    • e) almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno mt. 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l'apparato radicale sia già circoscritto nei marciapiedi, con apposita bordatura. In presenza di asfalto o pavimentazione autobloccante le richieste dovranno essere valutate caso per caso;
    • f) in presenza di piste ciclabili, sui marciapiedi deve essere lasciato un corridoio pedonale di mt. 0,70;
    • g) i chiusini, le botole e i grigliati di aerazione devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione.
    • h) in presenza di monumenti deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica;
  • 7.8 Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; altresì possono essere autorizzate esclusivamente occupazioni conformi allo specifico contesto.

Art. 8 Indicazioni particolari

  • 8.1 All'interno delle aree interessate da occupazione di suolo valgono le seguenti indicazioni:
    • a) per i locali di somministrazione potranno essere autorizzati leggii portamenù;
    • b) eventuali oggetti di completamento, quali mobiletti di servizio, carrelli e/o leggii portamenù, etc. dovranno essere rimossi tassativamente a fine giornata. Il loro inserimento all'interno dell'area occupata dovrà essere comunicato all'ufficio competente.
  • 8.2 Manufatti di arredo non previsti specificamente, purché attinenti al presente disciplinare, dovranno essere indicati nella richiesta e formalmente autorizzati.

Art. 9 Pubblicità

  • 9.1 Sono ammesse scritte pubblicitarie previa autorizzazione del competente Settore dell'Amministrazione Comunale, al quale dovrà essere inoltrata la relativa istanza.
  • 9.2 La pubblicità dovrà essere prevista in spazi appositi, specificati nelle schede relative ai singoli manufatti, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.
  • 9.3 E' vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio commerciale che richiede l'occupazione.

Art. 10 Impianti tecnologici

  • 10.1 La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
  • 10.2 L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l'impianto dovrà essere eseguito a regola d'arte e conforme alla legge 46/90 art. 9.
  • 10.3 I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia su tutte le luci esistenti sulla facciata dell'immobile, inoltre dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a due per vetrina e non dovranno sporgere oltre mt. 0,50. Lanterne e appliques possono essere installate ai lati delle vetrine e solo in presenza di marciapiedi; non dovranno avere sporgenza superiore a mt. 0,60 e altezza inferiore a mt. 2,20
  • 10.4 Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg, in spazi aperti e ben aerati (portici, o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).
    Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.
  • 10.4.1 Qualora gli irradiatori di calore fossero collocati sotto tende solari o ombrasole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).
  • 10.5 E' assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche, in deposito nei locali privati non a norma e non autorizzati a tale scopo dagli Enti competenti.
  • 10.6 Nel caso in cui vengano richiesti impianti o allacciamenti che necessitino di lavori in sottosuolo, l'istanza deve essere corredata da trenta planimetrie per la verifica degli Enti e dei Settori preposti. In ogni caso gli scavi non dovranno compromettere le alberature esistenti.

Art. 11 Lavori pubblici

  • 11.1 Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:
    • a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori;
    • b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico della proprietà.

Art. 12 Danneggiamenti

  • 12.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, sarà a carico degli esercenti.
  • 12.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
  • 12.3 Qualora siano necessarie manomissioni stradali è previsto il versamento di un deposito cauzionale all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Manutenzione

  • 13.1 Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali:
  • 13.2 Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o altro.
  • 13.3 E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico della Ditta, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
  • 13.4 Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 14 Revoche Sospensive

  • 14.1 La concessione è revocabile nei seguenti casi:
    • a) quando l'Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area;
    • b) quando agli arredi autorizzati vengano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonchè in caso di inottemperanza alle norme del presente disciplinare e alla legislazione vigente;
    • c) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
    • d) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
    • e) qualora vengano a mancare i nulla-osta prescritti dall'art. 7.1;
    • f) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica;
    • g) qualora contrasti o non possa essere adeguata ai piani di zona previsti al successivo punto 22.1.
  • 14.2 Nei casi previsti dai punti b), c), d), f) del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere tempestivamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 11 e per interventi privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

Art. 15 Restituzione del suolo

  • 15.1 Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in pristino stato nei seguenti casi:
    • a) nei periodi non autorizzati;
    • b) allo scadere o alla revoca della concessione;
    • c) in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni.

Art. 16 Sanzioni e rimozioni

  • 16.1 Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
    • a) difformi alle disposizioni di concessione o autorizzazione;
    • b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero che si protraggano oltre la data di revoca, decorrenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
  • 16.2 Le occupazioni abusive comportano per il trasgressore l'obbligo di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di L.100.000. a un massimo di L.800.000, fatte salve eventuali maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.
  • 16.3 L'Amministrazione, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, ordina al trasgressore di rimuovere le opere abusive assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito della relativa spesa al trasgressore.

Art. 17 Norma transitoria

  • 17.1 Le disposizioni del seguente regolamento si applicano dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che le approva.
  • 17.2 I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti sono tenuti ad adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro cinque anni. Nel caso di mancato adeguamento, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.
  • 17.3 Nell'arco di cinque anni l'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre l'adeguamento alla presente normativa in occasione di richieste di variazione relative alle concessioni già rilasciate.

Art. 18 Forme materiali e colori

  • 18.1 Le indicazioni sulle caratteristiche estetiche e funzionali di arredo sono specificate nelle schede facenti parte del presente Regolamento.
  • 18.2 L'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche tipologie di arredo in aree in cui voglia ottenere una continuità stilistica e visiva. Tali aree saranno identificate con elenchi periodici; potranno altresì essere proposte da associazioni di commercianti interessati a valorizzare la propria zona, previa verifica con il Settore Arredo Urbano.

Art. 19 Richieste di concessione

  • 19.1 Le domande dovranno essere presentate secondo le indicazioni contenute nel modello allegato al presente disciplinare (Allegato B - Modello 1).
  • 19.2.1 Tutte le domande riguardanti aree o edifici sovraordinati dalla Legge n. 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni dovranno contenere il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.
  • 19.2.2 Tutte le domande riguardanti aree o edifici sovraordinati dalla Legge n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni dovranno contenere, nei casi previsti dall'art. 5.2.1., il nulla osta dell'Ufficio Tutela Beni Ambientali.
  • 19.3 I progetti tipologicamente non rispondenti al presente disciplinare saranno comunque valutati secondo un'iter procedurale che coinvolgerà tutti i Settori interessati.
  • 19.4 Per gli oggetti non contemplati nel disciplinare, in linea di principio, non potranno essere concesse occupazioni permanenti di suolo o spazio pubblico; fatte salve le disposizioni vigenti.
  • 19.5.1 Le concessioni relative alle occupazioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione potranno essere rilasciate solo previa acquisizione della licenza di esercizio intestata al richiedente.
  • 19.5.2 Le concessioni relative alle occupazioni di spazio pubblico potranno essere rilasciate solo previa acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, sul quale dovrà essere riportata apposita dicitura in relazione alle normative antimafia.
  • 19.6 Per faretti, lampioni, lanterne conformi al presente disciplinare e con dimensioni non superiori a quelle specificate ai punti 5.2.1 e 10.3, l'interessato dovrà presentare una semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale (Allegato E - Modello 2) alla quale dovrà essere allegata una fotografia a colori in formato 18x24, un dépliant illustrativo del manufatto che si intende installare e la dichiarazione di conformità alle presenti norme.
  • 19.6.1 L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare le opportune verifiche.

Art. 20 Istruttoria

  • 20.1 Il termine per la conclusione del procedimento, relativamente a richieste conformi al presente disciplinare, può variare a seconda del numero dei Settori coinvolti nell'esame della richiesta. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento per la messa a regime di tutto quanto previsto, il termine massimo per il rilascio del provvedimento finale non dovrà superare i 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza presso l'Ufficio Protocollo, ad esclusione delle domande che necessitano la verifica dei servizi pubblici correnti in sottosuolo. Detto termine si interrompe nel caso di richiesta di documentazione da parte dell'Ufficio competente.

Art. 21 Rinuncia

  • 21.1 Qualora durante l'istruttoria il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per il procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire le attività di accertamento da parte del competente Ufficio.

Art. 22 Piani di zona

  • 22.1 L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
  • 22.2 L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

Art. 23 Aggiornamenti

  • 23.1 Il presente disciplinare potrà essere periodicamente aggiornato a seguito dell'ottenimento degli obiettivi.

Art. 24 Disposizioni finali

  • 24.1 Il presente disciplinare modifica e integra l'art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana; integra gli artt. 2, 8 e 11 e abroga l'art. 12 del medesimo Regolamento.
  • 24.2 Tutti gli aggiornamenti normativi riferiti alle leggi richiamate nel presente disciplinare si intendono automaticamente recepiti, fermo restando l'obbligo di adeguare il disciplinare medesimo alla nuova normativa qualora con essa contrastante.

Scheda 1: Tavoli e sedie

Art. 1 Finalità

  • 1.1 L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto.

Art. 2 Occupazione

  • 2.1 Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio richiesto per l'occupazione.
  • 2.2 L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede (generalmente non è consentita in entrambe le posizioni). In ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00. Sulle strade ad intenso flusso pedonale tale spazio verrà proporzionalmente aumentato sulla base di un apposito elenco predisposto dal Settore Traffico e Viabilità della Polizia Municipale e soggetto ad aggiornamenti periodici.
  • 2.3 Le tipologie previste sono:
  • 2.3.1 Occupazione posta rasente ai muri
  • 2.3.2 Occupazione posta a bordo di marciapiedi
    L'occupazione può realizzarsi a condizione che abbia inizio ad una distanza minima di mt. 1,20 dal cordolo.
    Per questo tipo di posizionamento il marciapiede deve avere una sezione minima di mt. 5,00.
  • 2.3.3 Occupazione posta su marciapiedi porticati
    L'occupazione può essere consentita:
    • a) sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in adiacenza alle colonne (una ipotesi esclude l'altra) fino ad un massimo della metà della sua larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili e il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale non inferiore a mt. 3,00;
    • b) sul marciapiede esterno al porticato alle medesime condizioni previste agli artt. 2.2, 2.3.1, 2.3.2 della presente scheda.
    Al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area del marciapiede:
    • - sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e contemporaneamente interessanti uno o più varchi del porticato, estese dal filo del fabbricato fino al cordolo del marciapiede;
    • - in presenza di occupazioni con estensione superiore ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 situato in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.
  • 2.3.4 Occupazioni poste su marciapiedi alberati e/o parzialmente in terra battuta
    L'occupazione può avvenire a bordo del marciapiede; potrà essere concessa a condizione che inizi ad una distanza di almeno mt. 1,20 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 1,20 - a raggio - attorno alle alberature.

Art. 3 Transitorietà

  • 3.1 Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi, riposti e/o tenuti in ordine.

Art. 4 Dimensioni

  • 4.1 Lo spazio minimo per le occupazioni ubicate in aderenza al fabbricato è da considerarsi di mt. 1.00 di sporgenza.
  • 4.2 Tale spazio s'intende aumentato a mt. 1.80 per le occupazioni ubicate a mt. 1.20 dal bordo del marciapiede poiché dovranno avere una delimitazione fisica lungo il lato prospiciente la carreggiata.
  • 4.3 Le misure di cui sopra sono riferite all'effettivo utilizzo dei manufatti.
  • 4.4 Per le delimitazioni con fioriere si rimanda al punto 2.2 lettera b) della scheda n. 6

Art. 5 Forma materiali e colori

  • 5.1 Le tipologie di tali elementi sono libere salvo in presenza di indicazioni specifiche della Amministrazione Comunale.

Art. 6 Indicazioni particolari

  • 6.1 Su quei marciapiedi ove siano già presenti elementi dissuasori della sosta e ove la distanza di questi dai fabbricati loro contrapposti sia uguale o maggiore a mt. 5.00 potranno essere consentite occupazioni senza la delimitazione fisica prevista al punto 4.1 Le aree dovranno sempre insistere ad almeno mt. 1.20 dal cordolo e comunque ad almeno mt. 0.50 dai suddetti elementi, per consentirne la manutenzione.
  • 6.2 Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni contrapposte sempreché la somma delle due larghezze non superi la metà di quella del marciapiede la cui sezione dovrà essere tale da garantire fra le due aree un corridoio pedonale di almeno mt. 3.00, aumentabile in relazione all'intensità dei flussi pedonali.

Scheda 2: Tende solari

Art. 1 Definizione

  • 1.1 Teli in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo.

Art. 2 Finalità

  • 2.1 Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

Art. 3 Divieti

  • 3.1 Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Art. 4 Occupazione

  • 4.1 L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile.
  • 4.2 E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00; le tende non avvolgibili non dovranno essere poste in sovrapposizione di facciata.
  • 4.3 Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede.
  • 4.4 Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiede non dovrà essere inferiore a mt. 1,20.
  • 4.5 La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e tende ombrasole è di mt. 1,50.

Art. 5 Modalità di posa

  • 5.1 E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici-decorativi.
  • 5.2 Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.
  • 5.3 Nelle costruzioni esistenti :
    • a) ovunque sia possibile le tende per la vetrina singola, siano esse aperte o chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna;
    • b) ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali e/o orizzontali possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 15) sempre nel rispetto della forma architettonica dell'edificio;
    • c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse non solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione;
    • d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.
  • 5.4 Negli edifici vincolati le tende potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona, salvo quanto disposto dagli artt. 5.2 e 5.2.1 delle disposizioni generali contenute nel presente disciplinare.

Art. 6 Dimensioni

  • 6.1 L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.
  • 6.2 Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50.

Art. 7 Pubblicità

  • 7.1 E' consentita la pubblicità, previa autorizzazione del competente Settore, con il nome dell'esercizio o altro sulle mantovane; nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.

Art. 8 Temporaneità

  • 8.1 Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.

Art. 9 Forma materiali e colori

  • 9.1 Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei portici sono a telo verticale.
  • 9.2 Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico, tessuto PVC.
  • 9.3 Nel Centro Storico si privilegiano colori tradizionali quali: la gamma dei colori terrosi dall'avorio al ruggine; i verdi, i blu e i gialli.
    Le tende potranno essere tinta unita o rigate con bande larghe di uguale dimensione.
    Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale (Settore Arredo Urbano).
  • 9.4 In presenza di irradiatori di calore, le tende solari dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Scheda 3: Tende ombrasole

Art. 1 Definizione

  • 1.1 Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo.

Art. 2 Divieti

  • 2.1 Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Art. 3 Occupazione

  • 3.1 L'occupazione può essere realizzata rasente ai muri o a bordo di marciapiede, in ogni caso non deve mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 3,00.
  • 3.2 Le collocazioni possono essere:
    • a) Occupazioni rasente ai muri
      Disciplinata dalle disposizioni generali;
    • b) Occupazioni a bordo dei marciapiedi
      E' valido l'art. 2.2.2 della scheda relativa ai tavoli e sedie.
      Non sono concessi collegamenti con il retrostante esercizio quali tende a pensilina, percorsi con fioriere o altro che possa essere d'intralcio al passaggio pedonale.
    • c) Occupazioni in marciapiedi porticati
      In assenza di una normativa d'area le occupazioni poste sotto i portici saranno valutate di volta in volta dal Settore Arredo Urbano.
    • d) Occupazioni su marciapiedi alberati
      La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0,50 dal tronco degli stessi.
    • e) Occupazioni nei parchi e su giardini
      L'occupazione deve essere posta ad una distanza minima di mt. 5,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi.
  • 3.3 La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e tende ombrasole è di mt. 1,50.

Art. 4 Dimensioni

  • 4.1 Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 - minimo mt. 2,20
    Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana : min. mt. 2,00
    Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80.
  • 4.2 Per tende a ridosso di facciata valgono le prescrizioni relative alle tende solari.

Art. 5 Indicazioni particolari

  • 5.1 Le tende ombrasole non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste a bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, sono vietate tutte le chiusure frontali e laterali.
  • 5.2 In aderenza di facciata, o dove non vi sia connessione con il traffico automobilistico, possono essere concessi elementi decorativi e protettivi verticali, a condizione che non siano di chiusura delle superfici perimetrali.

Art. 6 Sicurezza

  • 6.1 Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

Art. 7 Forma materiali e colori

  • 7.1 Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale le strutture dovranno essere costituite da:
    • a) sostegni in legno, ferro e/o alluminio verniciati;
    • b) tessuto: tela, tessuto acrilico, pvc;
    • c) colori: nel centro storico si limiterà alle tonalità avorio, nocciola, ruggine, verde, blu e giallo, tinta unita, o tessuti a righe in bande larghe e passo uguale nei medesimi colori.
    Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione Comunale (Settore Arredo Urbano).
  • 7.2 In presenza di irradiatori di calore le tende ombrasole dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

Art. 8 Richiesta di concessione

  • 8.1 Le tende ombrasole con lunghezza superiore a m. 6.00 saranno verificate sotto il profilo di competenza dal Settore Arredo Urbano e dal Coordinamento Servizi del Sottosuolo.
    Più tende accostate per una lunghezza superiore a m. 6.00 saranno considerate come un corpo unico, ai fini della verifica dell'impatto estetico.

Scheda 4 PERGOLATI

Art. 1 Definizione

  • 1.1 Struttura formata da graticci poggianti su pali a sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo.

Art. 2 Divieti

  • 2.1 E' vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.

Art. 3 Forma materiali e colori

  • 3.1 Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno o metalli smaltati.

Art. 4 Manutenzione

  • 4.1 Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.

Scheda 5 OMBRELLONI

Art. 1 Definizione

  • 1.1 Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

Art. 2 Occupazione

  • 2.1 La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Art. 3 Pubblicità

  • 3.1 Sono ammesse scritte pubblicitarie, previa autorizzazione del competente Settore, nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.

Art. 4 Sicurezza

  • 4.1 Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti.
    Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Art. 5 Rimozioni e sanzioni

  • 5.1 Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

Art. 6 Forma materiali e colori

  • 6.1 Nel centro storico si consiglia una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Scheda 6 FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Art. 1 Definizione

  • 1.1 Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Art. 2 Finalità

  • 2.1 Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
  • 2.2 Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Art. 3 Tipologie previste

  • 3.1 Manufatti adottabili:
    • fioriere
    • recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.
  • 3.2 La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, eventualmente diversi tra loro. Possono essere adottate al massimo due tipologie diverse.
    Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Art. 4 Occupazione

  • 4.1 La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.
  • 4.2 Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:
    • a) i manufatti non devono debordare dall'area in concessione;
    • b) per l'occupazione avente sporgenza fino a mt. 1,50, può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;
    • c) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area, secondo i criteri dell'art. 13, commi 1 e 2 delle disposizioni generali.
    • d) per consentire una maggiore trasparenza le fioriere dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza di una fioriera;
  • 4.3 Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico.

Art. 5 Centro Storico

  • 5.1 In centro storico, nelle aree pedonali recentemente riqualificate e/o di maggior prestigio per la città, tali elementi di delimitazione possono essere introdotti in misura minima. In particolare nelle isole pedonali i paraventi possono essere concessi esclusivamente alle testate e agli angoli delle occupazioni; le fioriere dovranno essere poste solo ai vertici dell'area in concessione.

Art. 6 Dimensioni

  • 6.1.1 Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.
  • 6.1.2 Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20.
  • 6.2 Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso.
  • 6.3 Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite.
  • 6.4 I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1.50.
  • 6.5 Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di mt. 1,00

Art. 7 Pubblicità

  • 7.1 Le fioriere ad uso privato non possono avere scritte pubblicitarie (salvo in caso particolare con specifiche autorizzazioni).
  • 7.2 I paraventi possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto;
  • 7.3 Gli altri tipi di recinzione non possono riportare alcun tipo di pubblicità.

Art. 8 Manutenzione

  • 8.1 I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti; si consigliano :
    Lauro , Pittosforo, Aucuba, Viburno, Ilex Aquifolium, Lonicere.

Art. 9 Rimozione e sanzioni

  • 9.1 Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione Comunale procederà a norma di legge.

Art. 10 Forma materiali e colori

  • 10.1 L'Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l'adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone.
  • 10.2 In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.
  • 10.3 Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 60% della superficie complessiva).

Art. 11 Sicurezza

  • 11.1 Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.
  • 11.2 I vetri dovranno essere antisfondamento.

Scheda 7 PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI

Art. 1 Definizione di Pavimentazione

  • 1.1 Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo
  • 1.2 Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).
  • 1.2.1 Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.
  • 1.2.2 Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Art. 2 Divieti

  • 2.1 Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
  • 2.2 Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagevoli. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e bussole per esposizione di tabelle elettorali.
  • 2.3 E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Art. 3 Occupazione

  • 3.1 Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Art. 4 Indicazioni particolari

  • 4.1 La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico-gassoso dell'apparato radicale.

Art. 5 Sicurezza

  • 5.1 Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
  • 5.2 Le pavimentazioni devono essere opportunamente delimitate.
  • 5.3 Tappeti e zerbini, se isolati, debbono essere opportunamente protetti alle testate da vasi o fioriere, in modo da non costituire pericolo alla circolazione.

Art. 6 Forma materiali e colori

  • 6.1 Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq. 5.
    Nelle zone storiche devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Scheda 8 DEHORS STAGIONALI E CONTROVENTATURE

Art. 1 Definizione

  • 1.1 Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti (aventi altezza superiore a mt. 1,50) e superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.

Art. 2 Divieti

  • 2.1 E' vietata ogni infissione al suolo.

Art. 3 Occupazione

  • 3.1 Tali installazioni sono consentite solo in aderenza ad un edificio, nello spazio di pertinenza ad un esercizio di somministrazione di cibo e bevande. In ogni caso non devono mai superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 3,00.
  • 3.2 La struttura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà distanziarsi di almeno mt. 1,20 dal tronco degli stessi.

Art. 4 Dimensioni

  • 4.1 L'altezza misurata alla linea di gronda non deve essere inferiore a mt. 2,20, ne' superiore a mt. 2,50.
    La linea di colmo coincide con la parte immediatamente superiore delle vetrine. L'inserimento su vetrine ad arco o di forma particolare sarà valutato caso per caso.

Art. 5 Indicazioni

  • 5.1 L'Amministrazione Comunale si riserva di dare ulteriori indicazioni estetiche e funzionali, attraverso l'adozione di piani d'arredo per ambiti urbani specifici.

Art. 6 Pubblicità

  • 6.1 E' vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.
  • 6.2 Nel centro storico sarà consentita la vetrofania sul lato d'accesso

Art. 7 Sicurezza

  • 7.1 Nel caso di copertura a vetri, questi dovranno avere una stratificazione interna che, in caso di rottura, impedisca la caduta dei frammenti. I vetri verticali dovranno essere antisfondamento.

Art. 8 Temporaneità

  • 8.1 I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore ad otto mesi all'anno, in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi potranno rimanere in loco solo a condizione che vengano rimosse le pareti.

Art. 9 Impianti del sottosuolo

  • 9.1 E' obbligatoria la verifica e l'approvazione degli Enti erogatori dei servizi del sottosuolo.

Art. 10 Forma

  • 10.1 Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande a falda inclinata o a padiglione.
  • 10.2 La struttura deve essere il più possibile trasparente.
  • 10.3 Possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento, a condizione che siano ben circostanziati sia nella forma che nell'ambientazione.

Art. 11 Materiali e colori

  • 11.1 Nel centro storico e nelle aree di interesse ambientale:
    i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo).
    Nei parchi e nei giardini sono autorizzate solo strutture in legno;
  • 11.2 Materiali e/o colori particolari potranno essere richiesti su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione Comunale (Arredo Urbano).

Scheda 9 GAZEBI AD USO SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E VIVANDE

Art. 1 Definizione

  • 1.1 Struttura aperta ai lati, costituita da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo, posta non in aderenza di facciata.

Art. 2 Divieti

  • 2.1 Sono vietati i gazebi ad uso somministrazione cibi e vivande su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate (salvo particolari prescrizioni di zona).

Art. 3 Occupazione

  • 3.2 I gazebi possono essere concessi in parchi o in aree di particolare ampiezza e pedonabilità.

Art. 4 Dimensioni

  • 4.1 Altezza non inferiore a mt. 2,20.

Art. 5 Forma materiali e colori

  • 5.1 Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno e metalli smaltati.

Art. 6 Autorizzazioni

  • 6.1 Le richieste saranno sottoposte al parere del Settore Arredo Urbano e/o Settore Parchi e Giardini.