Estratto Regolamento Edilizio in vigore dal 20 ottobre 1999
Art. 38. (Soppalchi)
- La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,10 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
- La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
- Qualora l'altezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno di m. 2,20, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.
- Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispettate le seguenti norme:
- le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto;
- la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a m. 1,10 di altezza. - La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva. Nel caso la regolarità dell'aeroilluminazione non fosse verificata è ammessa l'integrazione con impianto di condizionamento munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale d'Igiene.
- Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui al capo 4 del presente titolo ad eccezione dell'altezza.
- In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
- Sono ammessi, senza essere computati nella S.l.p., soppalchi aventi profondità massima di cm. 180, fermi i requisiti di cui al presente articolo.
Caratteristiche dei soppalchi a Milano
Se avete delle domande o volete chiedere un preventivo per la pratica edilizia corrispondente potete contattarci.
Modulistica di riferimento
Regolamento edilizio del Comune di Milano · 20 Luglio 1999 in vigore dal 20/10/1999